"Tariffa rifiuti, corsa ai rimborsi Iva"

"Tariffa rifiuti, corsa ai rimborsi Iva". Titolava così su Italia Oggi del 14 agosto 2009, lŽarticolo che rendeva nota la recente sentenza (n. 238 del 24 luglio 2009) con la quale la Corte Costituzionale ha riconosciuto natura tributaria alla Tia, dichiarandone in modo esplicito lŽesclusione dal campo di applicazione dellŽIva.
LŽanalisi svolta dalla Corte Costituzionale ha rilevato, in relazione agli elementi di analogia tra TARSU e TIA, che entrambi i prelievi sono estranei allŽapplicazione dellŽIVA (cfr. Citata sentenza sub 7.2.3.6.), concludendo che la tariffa di igiene ambientale è una prestazione tributaria.
Al riguardo, anche tenendo presente che la definizione dal legislatore, con lŽart. 238 del D.lgs. 3/4/2006 n. 152: <<corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani>>, è di tutta evidenza che la natura tributaria della prestazione, come statuita dalla suprema corte, vieta che sulla T.I.A. sia prelevata lŽimposta di valore aggiunto (I.V.A.).

Tradotto significa che si apre una questione assai delicata per i protagonisti della vicenda vale a dire i Comuni che con la scelta di passare dalla Tarsu alla Tia hanno fatto addebitare sulle bollette (fatture) del servizio rifiuti lŽIva ai cittadini e i cittadini stessi che lŽhanno pagata e che adesso avrebbero diritto al rimborso.

Vedi
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2009/2009-08-14/2009081413481076.pdf

Alla luce delle predette considerazioni, si invita Il Sindaco a mettere in atto ogni iniziativa utile per lŽeliminazione dellŽIva dalle bollette e per valutare e individuare i modi per garantire la restituzione, qualora ce ne fossero le condizioni, ai cittadini utenti delle somme già pagate ma non dovute.

Paola Andreoni