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"Tariffa rifiuti, corsa ai rimborsi Iva"
"Tariffa rifiuti, corsa ai rimborsi Iva". Titolava così su Italia Oggi del
14 agosto 2009, lŽarticolo che rendeva nota la recente sentenza (n. 238
del 24 luglio 2009) con la quale la Corte Costituzionale ha riconosciuto
natura tributaria alla Tia, dichiarandone in modo esplicito lŽesclusione
dal campo di applicazione dellŽIva.
LŽanalisi svolta dalla Corte Costituzionale ha rilevato, in relazione agli
elementi di analogia tra TARSU e TIA, che entrambi i prelievi sono
estranei allŽapplicazione dellŽIVA (cfr. Citata sentenza sub 7.2.3.6.),
concludendo che la tariffa di igiene ambientale è una prestazione
tributaria.
Al riguardo, anche tenendo presente che la definizione dal legislatore,
con lŽart. 238 del D.lgs. 3/4/2006 n. 152: <<corrispettivo per lo
svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani>>, è di tutta evidenza che la natura tributaria della
prestazione, come statuita dalla suprema corte, vieta che sulla T.I.A. sia
prelevata lŽimposta di valore aggiunto (I.V.A.).
Tradotto significa che si apre una questione assai delicata per i
protagonisti della vicenda vale a dire i Comuni che con la scelta di
passare dalla Tarsu alla Tia hanno fatto addebitare sulle bollette
(fatture) del servizio rifiuti lŽIva ai cittadini e i cittadini stessi che
lŽhanno pagata e che adesso avrebbero diritto al rimborso.
Vedi
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2009/2009-08-14/2009081413481076.pdf
Alla luce delle predette
considerazioni, si invita Il Sindaco a mettere in atto ogni iniziativa
utile per lŽeliminazione dellŽIva dalle bollette e per valutare e
individuare i modi per garantire la restituzione, qualora ce ne fossero le
condizioni, ai cittadini utenti delle somme già pagate ma non dovute.
Paola Andreoni |